IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante:  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
ed in particolare l'art. 5: 
  comma 2, ove e'  previsto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei  programmi   di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di
emergenza, 
  comma 5, ove  e'  previsto  che  il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile rivolga alle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, delle regioni, delle province, dei  comuni,  degli  enti
pubblici nazionali e territoriali e  di  ogni  altra  istituzione  ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio  nazionale,
le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalita'; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del  12  luglio  2012,  n.  100,  recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008 concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze»; 
  Visto il Piano di emergenza ed evacuazione nell'ipotesi  di  evento
eruttivo in zona flegrea  redatto  dalla  Prefettura  di  Napoli  nel
febbraio 1986; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento della  protezione  civile  del  1°  febbraio  1996,  di
costituzione   della    Commissione    incaricata    di    provvedere
all'aggiornamento della pianificazione di emergenza; 
  Vista la relazione dell'Osservatorio  Vesuviano  «La  pericolosita'
vulcanica nella caldera dei Campi Flegrei in caso  di  ripresa  delle
attivita' in tempi medi o brevi» del febbraio 1998; 
  Visto il documento recante: «Elementi di base per la pianificazione
nazionale di emergenza dell'area flegrea»  approvato  dalla  predetta
Commissione nella riunione del 20 marzo 2001; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento  della  protezione  civile  del  18  giugno   2002   di
ricostituzione della Commissione nazionale incaricata  di  provvedere
all'aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  dell'area  vesuviana  e
dell'area flegrea per il rischio vulcanico; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 6 marzo  2003  di  nomina  dei  membri  costituenti  la  suddetta
Commissione; 
  Visto il decreto del  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile
dell'11 maggio 2009 di costituzione del Gruppo di  lavoro  incaricato
della definizione dello scenario  di  riferimento  per  il  piano  di
emergenza dei Campi  Flegrei  per  rischio  vulcanico  e  nomina  dei
componenti; 
  Vista la nota - prot. 64 - del 2 gennaio 2013, con cui il  predetto
Gruppo di lavoro ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile
il rapporto finale; 
  Vista la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
recante Disposizioni  per  l'aggiornamento  della  pianificazione  di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, del 14 febbraio  2014
nel quale, tra l'altro, e' previsto  che  il  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile impartisca, alle componenti ed alle strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile, indicazioni
per  l'aggiornamento  delle  pianificazioni  di  emergenza  ai   fini
dell'evacuazione cautelativa della  popolazione  della  «Zona  Rossa»
dell'area vesuviana; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 2 febbraio 2015 recante «Indicazioni,  alle  componenti  ed  alle
strutture operative del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile,
inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza  ai  fini
dell'evacuazione  cautelativa  della  popolazione  della  Zona  rossa
dell'area vesuviana»; 
  Vista la nota - prot. 64464 -  dell'11  luglio  2014,  con  cui  il
Centro Interdipartimentale LUPT, Universita' degli  studi  di  Napoli
«Federico II», Centro studi PLINIVS per  l'ingegneria  idrogeologica,
vulcanica e sismica ha trasmesso  al  Dipartimento  della  protezione
civile le elaborazioni conclusive previste dalla  Convenzione  quadro
annuale DPC-PLINIVS/LUPT, ARES «Aggiornamento analisi di rischio e di
scenario al Vesuvio e ai Campi Flegrei»; 
  Vista la delibera della giunta regionale  Campana  n.  669  del  23
dicembre  2014,  concernente  «Rischio  vulcanico  in  area  Flegrea.
Delimitazione  della  Zona  rossa.  Presa   d'atto   delle   proposte
comunali.»; 
  Vista la nota - prot. 3833 - del 3 marzo 2015, con  cui  l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia ha  trasmesso  al  Dipartimento
della protezione civile il Rapporto «Aggiornamento  sulla  statistica
di  dispersione  delle  ceneri  in  caso  di  ripresa  dell'attivita'
vulcanica ai Campi Flegrei»; 
  Vista la delibera della giunta  regionale  Campana  n.  175  del  3
aprile 2015, concernente la «Delimitazione della  Zona  gialla  della
pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in area flegrea»; 
  Vista la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
recante «Disposizioni per  l'aggiornamento  della  pianificazione  di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a
ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla»,  del  16  novembre
2015; 
  Considerato che il predetto Rapporto finale del  Gruppo  di  lavoro
incaricato della definizione dello scenario  di  riferimento  per  il
piano di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico  e'  stato
sottoposto al parere della Commissione nazionale per la previsione  e
la prevenzione dei grandi rischi -  settore  rischio  vulcanico  che,
riunitasi in data 31 maggio e 12 luglio  2013,  si  e'  espressa,  in
particolare, sulla delimitazione dell'area di possibile invasione  di
flussi piroclastici; 
  Tenuto conto che il  Dipartimento  della  protezione  civile  e  la
Regione Campania, sulla base del Rapporto finale del Gruppo di lavoro
incaricato della definizione dello scenario  di  riferimento  per  la
pianificazione di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico e
delle  valutazioni  della  Commissione  per  la   previsione   e   la
prevenzione dei grandi rischi  -  Settore  rischio  vulcanico,  hanno
avviato  le  attivita'  di  competenza  volte  alla  revisione  della
pianificazione nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini
della «Zona rossa», intesa come l'area da  evacuare  cautelativamente
per salvaguardare le  vite  umane  dagli  effetti  di  una  possibile
eruzione in quanto  ad  alta  probabilita'  di  invasione  di  flussi
piroclastici, e della «Zona gialla», intesa come l'area  soggetta  ad
alta probabilita' di  accumulo  di  elevate  quantita'  di  materiale
piroclastico per la quale e' necessario prevedere  la  pianificazione
nazionale di emergenza; 
  Considerato che, in data 20 ottobre  2014,  il  Dipartimento  della
protezione   civile   congiuntamente   alla   Regione   Campania   ed
all'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia, ha presentato ai comuni interessati il  nuovo  scenario
di rischio, relativo all'area esposta al  pericolo  di  invasione  da
flussi piroclastici, nonche' l'ipotesi di delimitazione  della  «Zona
rossa» ai fini dell'aggiornamento della pianificazione  nazionale  di
emergenza, alla  presenza  dei  rappresentanti  della  Prefettura  di
Napoli e della Provincia di Napoli; 
  Ravvisata  la  necessita'  che  siano  adottate   indicazioni   per
l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza  a  seguito  della
ridefinizione della  «Zona  rossa»  e  dell'approvazione  del  citato
metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i  Comuni  della  «Zona
rossa» e le regioni e province autonome; 
  Considerato che, secondo lo scenario eruttivo  di  riferimento,  la
ricaduta di materiale  piroclastico  interesserebbe  vaste  aree  del
territorio con ripercussioni sulle  attivita'  ordinarie  di  vita  e
ravvisata la  necessita'  di  provvedere  ad  una  pianificazione  di
carattere nazionale per le  aree  del  territorio  interessate  dalla
ricaduta di materiale  piroclastico,  piu'  prossime  al  vulcano  ed
esposte ai venti prevalenti, definite sulla base del citato documento
contenete lo scenario eruttivo di riferimento; 
  Ravvisata   la   necessita'   di    impartire    indicazioni    per
l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza  a  seguito  della
definizione della «Zona gialla»; 
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'   di   provvedere   a   fornire
indicazioni operative per  l'aggiornamento  dei  piani  di  emergenza
anche alle  restanti  parti  di  territorio  esposte  al  rischio  di
ricaduta di ceneri vulcaniche,  non  prospicenti  al  vulcano  e  non
necessariamente esposte ai venti prevalenti; 
  Considerato inoltre che, in data 13 maggio 2015, nell'ambito di una
riunione del Comitato operativo della protezione civile  sul  Rischio
vulcanico in Regione Campania, l'ipotesi di delimitazione delle  Zone
della pianificazione e'  stata  condivisa  con  le  componenti  e  le
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  in  data  26  maggio
2016; 
 
                               Adotta 
 
le seguenti disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione  di
emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. 
1. Definizione delle zone di pianificazione  nazionale  di  emergenza
dell'area flegrea. 
  L'area da sottoporre ad evacuazione cautelativa  per  salvaguardare
le vite umane dagli effetti di una possibile  eruzione,  soggetta  ad
alta probabilita' di invasione di flussi piroclastici ed  individuata
quale «Zona rossa», comprende i territori di cui all'allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  L'area esposta a ricaduta di materiale piroclastico, definita sulla
base degli studi effettuati dalla comunita' scientifica, comprende  i
comuni che ricadono per una parte rilevante  del  proprio  territorio
all'interno della curva di isocarico di 300 kg/m2 (equivalenti  a  30
cm di accumulo) con la probabilita'  di  superamento  del  valore  di
carico (300 kg/m²) pari al 5%, individuata quale  «Zona  gialla»,  di
cui all'allegato 2 che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento.  Per  tale  area  sara'   necessaria   l'adozione   di
specifiche misure di salvaguardia per la  popolazione  che  prevedono
l'intervento del Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  con
strategie operative diversificate e attuabili in maniera dinamica sul
territorio   al   momento   dell'emergenza.   L'area   effettivamente
interessata dalle fenomenologie citate con superamento dei valori  di
carico di  cenere  sopra  indicati,  infatti,  non  e'  individuabile
preventivamente, ma solo ad evento in corso. 
  Accumuli di ceneri vulcaniche minori  di  30  cm  possono  comunque
interessare aree esterne  alla  «Zona  gialla»  della  pianificazione
nazionale; in particolare nei comuni di cui all'allegato 3 (mappa)  e
allegato 4 (elenco) sono previsti accumuli di cenere  superiori  a  5
cm, sempre in riferimento a una probabilita' condizionata del 5%,  di
superamento della soglia di carico di 50 kg/m². 
2.  Assistenza  alla   popolazione   della   «Zona   rossa»   flegrea
cautelativamente evacuata. 
  Al  fine  di  garantire  l'assistenza  alla  popolazione  dell'area
flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della «Zona  rossa»
e' gemellato con una regione o provincia autonoma secondo  lo  schema
riportato nell'allegato  5,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. Le regioni e le province autonome interessate
rendono operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli
d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni  gemellati,
in raccordo con il Dipartimento della protezione  civile  e  adottano
specifici  piani  per  il   trasferimento   e   l'accoglienza   della
popolazione da assistere, sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al
successivo punto 3. 
3. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza
della «Zona rossa». 
  Per   l'elaborazione    e    l'aggiornamento    delle    rispettive
pianificazioni di emergenza,  ai  fini  dell'evacuazione  cautelativa
della popolazione della «Zona  Rossa»,  delle  diverse  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile,
sono valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio,
le indicazioni del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
emanate, d'intesa con la  Regione  Campania,  sentita  la  Conferenza
unificata, con decreto del 2 febbraio 2015 recante «Indicazioni, alle
componenti ed alle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di
protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle  pianificazioni  di
emergenza ai  fini  dell'evacuazione  cautelativa  della  popolazione
della Zona  rossa  dell'area  vesuviana»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2015. 
  Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie  delle
indicazioni  fornite  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto
dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento  e
adeguamento delle rispettive pianificazioni di emergenza per la «Zona
rossa» dell'area flegrea, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione
del presente atto. 
4. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza
della «Zona gialla». 
  Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa  con  la
Regione Campania, sentita la Conferenza  unificata,  provvede,  entro
sei mesi dalla pubblicazione del presente  provvedimento,  a  fornire
alle diverse componenti e strutture operative del Servizio  nazionale
della protezione civile, le  indicazioni  per  l'aggiornamento  delle
rispettive pianificazioni di emergenza  ai  fini  della  salvaguardia
della popolazione della «Zona gialla». 
  Nei successivi sei  mesi  ciascuna  delle  componenti  e  strutture
operative  destinatarie  delle  indicazioni  fornite  dal  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza  e  ad
integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure,  provvede
alla  redazione,  aggiornamento  e   adeguamento   delle   rispettive
pianificazioni di emergenza. 
  All'attuazione della presente direttiva si provvede  esclusivamente
nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  per  gli  scopi  a
legislazione vigente. 
  Il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno inviati ai
competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2016 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                   De Vincenti        

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016, n. 2001